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Note
normative sui diritti all'integrazione e allo studio dei cittadini
diversamente abili
di Osservatorio
Costituzione:
Art 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese."
Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo
Art. 1 "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".
Art. 2 comma 1. "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti
e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione".
Art. 22 "Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità".
Legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni:
Art. 1. "La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro
e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata".
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I DIRITTI ALL'INTEGRAZIONE ED ALLO STUDIO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE
ABILI."
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ADESIONE AD APPELLO RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI
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Le adesioni saranno pubblicate sul sito senza indirizzo e-mail
e naturalmente inviate alle autorita' destinatarie indicate
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